Convenzione
Art. 1
In vigore dal 21 ago 1977
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE
per il regolamento della pesca nell'Atlantico del Nord
I Governi del Belgio, Canada, Danimarca, Repubblica Francese, Repubblica Federale di Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Repubblica Popolare di Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Stati Uniti d'America, URSS, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
Desiderosi di assicurare l'ordine e la disciplina nei luoghi di pesca nella zona dell'Atlantico del Nord,
Hanno convenuto quanto segue:
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1) La presente Convenzione si applica alle acque dell'Oceano Atlantico, dall'Oceano Artico e dei loro mari tributari che sono definite più dettagliatamente nell'Allegato I della presente Convenzione.
2) Ai fini della presente Convenzione:
Per "battello da pesca" s'intende qualsiasi battello utilizzato a titolo professionale per la cattura del pesce.
Per "battello" s'intende qualsiasi battello da pesca e qualsiasi, battello utilizzato a titolo professionale per la trasformazione del pesce o per la fornitura di materiale o servizi ai battelli da pesca.
Storico versioni
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