Convenzione

Art. 10

In vigore dal 21 ago 1977
. 1) Qualsiasi Parte Contraente può proporre degli emendamenti agli Articoli della presente Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento è indirizzato al Governo depositario che ne trasmette copia a tutte le Parti Contraenti e ai Governi firmatari. Ogni emendamento entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la sua accettazione da parte di tutte le Parti Contraenti. 2) A richiesta di un quarto delle Parti Contraenti, il Governo depositario convoca una riunione delle Parti Contraenti per stabilire se è il caso di emendare gli articoli della presente Convenzione. Gli emendamenti saranno adottati all'unanimità nel corso di detta riunione, saranno notificati dal Governo depositario a tutte le Parti Contraenti, ed entreranno in vigore il trentesimo giorno dopo la loro accettazione da parte di tutte le Parti Contraenti. 3) Le notifiche d'accettazione di tali emendamenti saranno indirizzate al Governo depositario.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-10

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