Convenzione
Art. 19
In vigore dal 21 ago 1977
.
In qualsiasi momento dopo la scadenza del quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con il paragrafo 1) dell', qualunque Parte Contraente può denunciarla a mezzo di notifica scritta indirizzata al Governo depositario.
Ogni notifica di tale genere entrerà in vigore dodici mesi dopo la data della sua ricezione. La Convenzione resterà in vigore fra le altre Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-19