Protocollo n. 3
Art. 4
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di 12 mesi compreso fra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all', paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all', paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un periodo di consegna".
2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all', paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco diretto al mare, abbiano superato la frontiera.
3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1 luglio 1975.
Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-4-3