Protocollo n. 2

Art. 35

In vigore dal 27 feb 1976
. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei ministri o del Comitato degli ambasciatori quando al loro ordine del giorno sono iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-35

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