Protocollo n. 3

Art. 2

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Fatto salvo l', eventuali modifiche del presente Protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della Convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire. 2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all' sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-2-3

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo