Protocollo n. 3

Art. 1

In vigore dal 27 feb 1976
PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP . 1. La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. La clausola di salvaguardia di cui all' della Convenzione non è applicabile. L'applicazione del presente Protocollo è assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che ciò possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunità ai sensi del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-1-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo