Protocollo n. 3
Art. 1
161 / 218In vigore dal 27 feb 1976
PROTOCOLLO N. 3
RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP
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1. La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi.
2. La clausola di salvaguardia di cui all' della Convenzione non è applicabile. L'applicazione del presente Protocollo è assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che ciò possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunità ai sensi del paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-1-3