Protocollo n. 2

Art. 31

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione, per le risorse del Fondo di cui assicura la gestione, la Commissione è rappresentata presso ciascuno Stato ACP o gruppo regionale che ne faccia espressa domanda da un Delegato della Commissione europea, riconosciuto dallo Stato ACP, interessato. 2. Qualora uno Stato ACP ne faccia espressa richiesta, il Delegato apporta il suo contributo tecnico alla preparazione e all'esame dei progetti finanziati mediante le risorse del Fondo. In questo contesto egli può contribuire alla costituzione dei dossier da presentare e partecipare, con un'assistenza tecnica esterna, alla negoziazione dei medesimi, alla ricerca del modo di snellire le procedure da seguire nell'esame dei progetti nonché all'elaborazione dei capitolati degli oneri e dei fascicoli di gara. 3. Il Delegato informa regolarmente, e in taluni casi previa speciale istruzione della Commissione, le autorità presso le quali è delegato circa le attività della Comunità che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP. 4. Il Delegato collabora con le autorità nazionali nell'esaminare regolarmente lo stato dei progetti portati a termine. Tali esami fanno l'oggetto di relazioni allo Stato ACP interessato. 5. Il Delegato procede ad una valutazione semestrale degli interventi del Fondo nello Stato ACP o nel gruppo regionale presso il quale egli rappresenta la Commissione. I relativi rapporti vengono comunicati dalla Commissione allo Stato o agli Stati ACP interessati. 6. Il Delegato controlla, per conto della Commissione, la corretta esecuzione finanziaria e tecnica dei progetti e programmi finanziati mediante le risorse del Fondo.
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Art. 31 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo