Protocollo n. 2
Art. 28
In vigore dal 27 feb 1976
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Quando uno Stato ACP dispone nel suo personale amministrativo e tecnico di elementi nazionali tali da costituire una parte sostanziale dell'organico necessario all'esecuzione in economia di un progetto di cooperazione tecnica: la Comunità può, in casi eccezionali, contribuire alle spese, fornendo materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico.
La partecipazione della Comunità si limita all'assunzione dei costi di misure supplementari strettamente connesse con detto progetto ed esclude qualsiasi spesa permanente di esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-28-2