Protocollo n. 2

Art. 28

In vigore dal 27 feb 1976
. Quando uno Stato ACP dispone nel suo personale amministrativo e tecnico di elementi nazionali tali da costituire una parte sostanziale dell'organico necessario all'esecuzione in economia di un progetto di cooperazione tecnica: la Comunità può, in casi eccezionali, contribuire alle spese, fornendo materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico. La partecipazione della Comunità si limita all'assunzione dei costi di misure supplementari strettamente connesse con detto progetto ed esclude qualsiasi spesa permanente di esercizio.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-28-2

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Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo