Protocollo n. 2
Art. 25
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Per ogni azione di cooperazione tecnica che dà luogo a una procedura mediante trattativa privata, la Commissione stabilisce un elenco ristretto di candidati, cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, scelti in base a criteri che ne garantiscano le qualifiche, l'esperienze e l'indipendenza e tenuto conto della loro disponibilità per la azione prevista.
Lo Stato ACP interessato sceglie liberamente fra i candidati in elenco quello con cui intende trattare.
2. Qualora, sia bandita una gara di appalto, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono, in stretta collaborazione, l'elenco ristretto dei candidati in base ai criteri enunciati al paragrafo 1. Il contratto è assegnato al candidato la cui offerta è giudicata dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato come la più vantaggiosa dal punto di vista economico.
3. Gli uffici di studio ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono scelti di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati.
Storico versioni
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