Protocollo n. 2
Art. 24
In vigore dal 27 feb 1976
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I contratti di cooperazione tecnica sono stipulati mediante trattativa privata. Taluni contratti possono essere stipulati in seguito a gara di appalto, specialmente per studi importanti, particolarmente complessi e tecnici, ove motivi di ordine tecnico, economico o finanziario giustifichino il ricorso a detta procedura.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-24-2