Protocollo n. 2
Art. 29
In vigore dal 27 feb 1976
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1. La Commissione designa l'Ordinatore principale del Fondo che assicura l'esecuzione delle decisioni di finanziamento.
Egli decide gli adattamenti e gli impegni che si rivelassero necessari per assicurare, nelle migliori condizioni economiche e tecniche, la debita esecuzione dei progetti o programmi approvati.
2. Fatto salvo l', l'Ordinatore principale gestisce i fondi e, a tale titolo, prende impegni, liquida spese, firma mandati di pagamento e tiene la contabilità degli impegni e dei mandati.
3. L'Ordinatore principale assicura la parità di condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, procura che non si operino discriminazioni e che l'offerta prescelta sia la più vantaggiosa dal punto di vista economico.
Storico versioni
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