Protocollo n. 2

Art. 30

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Il Governo di ciascuno Stato ACP designa un Ordinatore nazionale che rappresenta le autorità nazionali per tutte le operazioni relative a progetti finanziati mediante le risorse del Fondo. 2. Oltre ad assumere determinate responsabilità per la preparazione, la presentazione e l'esame dei progetti, l'Ordinatore nazionale, in stretta cooperazione con il Delegato, indice gare d'appalto, riceve offerte, presiede al loro spoglio, promulga i risultati delle gare d'appalto, firma gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi e li notifica alla Commissione. Prima di indire una gara, egli ne sottopone il fascicolo all'approvazione della Commissione. 3. Egli trasmette per accordo all'Ordinatore principale il risultato dello spoglio delle offerte ed una proposta di aggiudicazione dell'appalto. 4. Per gli appalti di lavori oggetto d'una procedura accelerata, le decisioni che l'Ordinatore nazionale prende in applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono considerate come approvate dalla Commissione dopo un mese dalla loro notifica. 5. Nei limiti dei fondi a lui delegati, l'Ordinatore nazionale procede alla liquidazione delle spese e alla emissione dei mandati. La sua responsabilità finanziaria resta impegnata fino a quando la Commissione regolarizza le operazioni di cui gli è affidata l'esecuzione. 6. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di informare nel più breve tempo il Delegato, l'Ordinatore nazionale decide anche in ordine a quanto segue: a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purchè rispettino il quadro generale del progetto e del contratto, non modifichino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per adeguamenti di dettaglio; b) modifiche di dettaglio dei preventivi durante l'esecuzione; c) storni da un articolo all'altro all'interno dei preventivi; d) cambiamenti di sede per progetti comportanti più unità se ciò è giustificato da ragioni tecniche o economiche; e) applicazione o remissione delle penalità di mora; f) atti per la revoca delle cauzioni; g) acquisti di beni sul mercato locale prescindendo dalla loro origine; h) impiego di attrezzature e macchine per cantiere, non originarie degli Stati membri nè degli Stati associati, di cui non esista una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP; i) subappalti; j) collaudi definitivi; il Delegato è però tenuto ad assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali, e se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare quando l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio rende necessaria l'aggiunta di lavori sostanziali.
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Art. 30 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo