Convenzione
Art. 24
In vigore dal 10 mar 1976
.
Il Direttore Generale delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri previsti dall', nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione menzionati negli , come pure delle notifiche e delle denunce rispettivamente previste dagli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-24