Art. 24
Convenzione

Art. 24

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In vigore dal 10 mar 1976
. Il Direttore Generale delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri previsti dall', nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione menzionati negli , come pure delle notifiche e delle denunce rispettivamente previste dagli .
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Pro

urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-24