Convenzione
Art. 25
In vigore dal 10 mar 1976
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1) La presente Convenzione potrà essere riveduta dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. La revisione obbligherà pertanto solo gli Stati che diventeranno parte della Convenzione revisionata.
2) Nel caso in cui la Conferenza Generale adotti una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione e, a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica, all'accettazione o all'adesione, a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione revisionata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-25