Convenzione
Art. 21
In vigore dal 10 mar 1976
.
La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione, ma unicamente nei confronti degli Stati che avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, d'accettazione o d'adesione in tale data o anteriormente. Per ciascuno degli altri Stati, entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione o adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-21