Convenzione
Art. 17
In vigore dal 10 mar 1976
.
1) Gli Stati parti della presente Convenzione possono fare appello al concorso tecnico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, in particolare per quanto concerne:
(a) l'informazione e l'educazione;
(b) la consultazione e la perizia di esperti;
(c) il coordinamento e i buoni uffici.
2) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può di propria iniziativa intraprendere ricerche e pubblicare studi sui problemi relativi alla circolazione illecita di beni culturali.
3) A tale scopo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può egualmente ricorrere alla cooperazione di qualsiasi organizzazione non governativa competente.
4) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura potrà, di propria iniziativa, fare proposte agli Stati parte, per l'applicazione della presente Convenzione.
5) Su richiesta di almeno due Stati parte della presente Convenzione, fra i quali è sorta una controversia relativamente alla sua applicazione, l'UNESCO può offrire i suoi buoni uffici per il raggiungimento di un accordo tra di essi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-17