Convenzione

Art. 17

In vigore dal 10 mar 1976
. 1) Gli Stati parti della presente Convenzione possono fare appello al concorso tecnico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, in particolare per quanto concerne: (a) l'informazione e l'educazione; (b) la consultazione e la perizia di esperti; (c) il coordinamento e i buoni uffici. 2) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può di propria iniziativa intraprendere ricerche e pubblicare studi sui problemi relativi alla circolazione illecita di beni culturali. 3) A tale scopo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può egualmente ricorrere alla cooperazione di qualsiasi organizzazione non governativa competente. 4) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura potrà, di propria iniziativa, fare proposte agli Stati parte, per l'applicazione della presente Convenzione. 5) Su richiesta di almeno due Stati parte della presente Convenzione, fra i quali è sorta una controversia relativamente alla sua applicazione, l'UNESCO può offrire i suoi buoni uffici per il raggiungimento di un accordo tra di essi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo