Convenzione

Art. 19

In vigore dal 10 mar 1976
. 1) La presente Convenzione è soggetta alla ratifica o all'accettazione degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. 2) Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-19

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