Convenzione
Art. 19
In vigore dal 10 mar 1976
.
1) La presente Convenzione è soggetta alla ratifica o all'accettazione degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
2) Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-19