Convenzione
Art. 22
In vigore dal 10 mar 1976
.
Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che la sua validità si estende non solo ai loro territori metropolitani, ma anche ai territori per le cui relazioni internazionali essi sono responsabili; essi si impegnano a consultare, se necessario, i governi o le altre autorità competenti di detti territori al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione o in precedenza, al fine di ottenere l'applicazione della Convenzione a tali territori, nonché a notificare al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, i territori ai quali la Convenzione verrà applicata. Tale ratifica entrerà in vigore tre mesi dopo la data della sua ricezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-22