Art. 1
In vigore dal 10 mar 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 14 novembre 1970.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-rd-1