Art. 3

In vigore dal 14 gen 1976
Gli atti di concessione, che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata rispettivamente dagli delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) dell', saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1975 LEONE MORO - RUMOR - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: REALE
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