Art. 3
In vigore dal 14 gen 1976
Gli atti di concessione, che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata rispettivamente dagli delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) dell', saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 ottobre 1975
LEONE
MORO - RUMOR - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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