Allegato II›Titolo VI
Art. 9
In vigore dal 14 gen 1976
Il voto ha luogo per delegazione e, su domanda, per appello
nominale; ogni delegazione di uno Stato contraente rappresentato alla seduta ha diritto a un voto.
Una proposta viene approvata se il numero dei voti positivi è:
a) almeno uguale ad un terzo del numero degli Stati rappresentati
nella Commissione,
b) superiore al numero dei voti negativi.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-ai-9-2