Allegato I›Titolo VI
Art. 5
In vigore dal 14 gen 1976
Per coprire le spese particolari risultanti dall'attività prevista
nell', par. 1, lettera da d) a f) della Convenzione, viene percepito un compenso. L'ammontare di questo compenso è fissato dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-ai-5-3