Allegato II›Titolo VI
Art. 10
In vigore dal 14 gen 1976
I verbali delle sedute riassumono le deliberazioni nelle due
lingue.
Le proposte e le decisioni debbono esservi inserite testualmente
nelle due lingue. In caso di divergenza tra il testo francese e il testo tedesco del verbale, per quanto concerne le decisioni, fa fede il testo francese.
I verbali sono distribuiti ai membri il più presto possibile.
Se la loro approvazione non può aver luogo durante la sessione, i membri comunicheranno alla segreteria, entro un congruo termine, le eventuali correzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-ai-10-2