Art. 1
In vigore dal 14 gen 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna:
a) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia delle merci (CIM), con relativi allegati - 7 febbraio 1970;
b) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati - 7 febbraio 1970;
c) Protocollo addizionale alle convenzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) - 7 febbraio 1970;
d) Protocollo concernente i contributi alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia da parte degli Stati parti delle convenzioni del 25 febbraio 1961, sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) - 7 febbraio 1970;
e) Protocollo concernente la maggiorazione dei tassi chilometrici massimali di contribuzione degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 9 novembre 1973;
f) Protocollo concernente l'entrata in vigore delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) e del loro protocollo addizionale di cui alla lettera c) - 9 novembre 1973.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-rd-1