Allegato I›Titolo VI
Art. 3
In vigore dal 14 gen 1976
par. 1. - L'Ufficio centrale pubblica un bollettino mensile
contenente le informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione, e, in particolare, le comunicazioni relative alla lista delle linee ferroviarie e d'altre imprese, come pure agli oggetti esclusi dal trasporto o ammessi a determinate condizioni; detto bollettino contiene anche gli studi che l'Ufficio centrale ritenga utile pubblicarvi.
par. 2. - Il bollettino è redatto in francese e in tedesco. Un
esemplare è spedito gratuitamente ad ogni Stato contraente e ad ognuna delle amministrazioni interessate. Gli altri esemplari richiesti debbono essere pagati ad un prezzo stabilito dall'Ufficio centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-ai-3-3