Allegato VIITitolo VI

Art. 4

Procedura

In vigore dal 14 gen 1976
Procedura Il tribunale arbitrale decide esso stesso sulla procedura da seguire, tenendo particolarmente conto delle seguenti disposizioni: a) il tribunale arbitrale istruisce e giudica le cause di cui è investito in base agli elementi forniti dalle parti senza essere vincolato, allorchè è chiamato a pronunziarsi in diritto, dalle interpretazioni delle parti medesime; b) il tribunale non può accordare di più o cosa diversa dalle conclusioni del richiedente, ne meno di quanto il convenuto ha riconosciuto come dovuto; c) la sentenza arbitrale, debitamente motivata, è redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti tramite l'Ufficio centrale; d) salvo contraria disposizione di diritto imperativo del luogo ove ha sede il tribunale arbitrale, la sentenza arbitrale non è suscettibile di ricorso, fatta eccezione tuttavia dei casi di revisione o di nullità.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-av-4

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Procedura (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo