Allegato IIITitolo VI

Art. 10

In vigore dal 14 gen 1976
I verbali delle sedute riassumono le deliberazioni nelle due lingue. Le proposte e le decisioni debbono esservi inserite testualmente nelle due lingue. In caso di divergenza tra il testo francese e il testo tedesco del verbale, per quanto concerne le decisioni, fa fede il testo francese. I verbali sono distribuiti ai membri il più presto possibile. Se la loro approvazione non può aver luogo durante la sessione, i membri comunicheranno alla segreteria, entro un congruo termine, le eventuali correzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-ai-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo