Allegato IIITitolo VI

Art. 9

In vigore dal 14 gen 1976
Il voto ha luogo per delegazione e, su domanda, per appello nominale; ogni delegazione di uno Stato contraente rappresentato alla seduta ha diritto a un voto. Una proposta viene approvata se il numero dei voti positivi è: a) almeno uguale ad un terzo del numero degli Stati rappresentati nella Commissione; b) superiore al numero dei voti negativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-ai-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo