Art. 9
Allegato IIITitolo VI

Art. 9

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In vigore dal 14 gen 1976
Il voto ha luogo per delegazione e, su domanda, per appello nominale; ogni delegazione di uno Stato contraente rappresentato alla seduta ha diritto a un voto. Una proposta viene approvata se il numero dei voti positivi è: a) almeno uguale ad un terzo del numero degli Stati rappresentati nella Commissione; b) superiore al numero dei voti negativi.
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