Allegato III›Titolo VI
Art. 11
In vigore dal 14 gen 1976
Per facilitare i lavori, le Commissioni possono costituire
sottocommissioni; esse possono anche costituire sottocommissioni incaricate di preparare determinate questioni per una ulteriore sessione.
Ogni sottocommissione designa un presidente, un vice-presidente e, se la necessità lo richiede, un relatore. Per il rimanente, alle sottocommissioni sono applicabili, per analogia, le disposizioni degli articoli da 1 a 5 e da 8 a 10.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-ai-11