Art. 10
Allegato IIITitolo VI

Art. 10

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In vigore dal 14 gen 1976
I verbali delle sedute riassumono le deliberazioni nelle due lingue. Le proposte e le decisioni debbono esservi inserite testualmente nelle due lingue. In caso di divergenza tra il testo francese e il testo tedesco del verbale, per quanto concerne le decisioni, fa fede il testo francese. I verbali sono distribuiti ai membri il più presto possibile. Se la loro approvazione non può aver luogo durante la sessione, i membri comunicheranno alla segreteria, entro un congruo termine, le eventuali correzioni.
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