Art. 31
In vigore dal 25 mag 1975
I reati previsti nell' sono di regola giudicati separatamente e la connessione prevista dall'articolo 45 del codice di procedura penale opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-05-22;152#art-31