Art. 26
In vigore dal 25 mag 1975
Se una persona è stata arrestata nella flagranza del reato previsto dall'articolo 336 del codice penale, limitatamente all'uso della violenza, aggravato per essere stata la violenza esercitata con armi proprie o improprie contro un ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica, si procede sempre con giudizio direttissimo anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.
In tale caso non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale semprechè, entro venti giorni dall'arresto, sia emessa sentenza di primo grado.
Fuori del caso di flagranza previsto dal primo comma, il procuratore della Repubblica deve sempre procedere con giudizio direttissimo dopo avere disposto l'arresto dell'imputato; si applica altresì la disposizione del secondo comma.
Per la connessione vale quanto disposto nel secondo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-05-22;152#art-26