Art. 30

In vigore dal 25 mag 1975
Nei casi previsti dall' il procuratore della Repubblica o il procuratore generale informano il Comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono le persone indicate nella stessa disposizione, affinchè ne diano immediata notizia alle persone suddette. Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all'articolo 390 del codice di procedura penale. Nel caso previsto dal secondo comma dell', la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo può essere altresì effettuata dal pretore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152#art-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo