Art. 34

In vigore dal 25 mag 1975
L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito con il seguente: "Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in cancelleria, dandone avviso al procuratore della Repubblica per le sue requisitorie. Se il pubblico ministero non presenta le sue requisitorie entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore procede ugualmente agli adempimenti previsti dall'articolo 372. Il termine di cui al capoverso precedente può essere prorogato, per giustificato motivo, per non più di una volta".
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urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152#art-34

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