Art. 29

In vigore dal 25 mag 1975
Contro il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente l'indiziato può proporre reclamo alla sezione istruttoria con le modalità previste per l'appello contro i provvedimenti del giudice istruttore.
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urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152#art-29

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