Art. 28
In vigore dal 25 mag 1975
Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale, restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perchè proceda con le forme stabilite dalla legge.
Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, richiedono con atto motivato il giudice istruttore di pronunciare decreto.
Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.
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