Art. 33
In vigore dal 25 mag 1975
Dopo l'articolo 167 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
Art. 167-bis - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo). - "Nei casi di urgenza i soggetti diversi dall'imputato possono essere avvisati o convocati a mezzo del telefono, per ordine del giudice o del pubblico ministero, dal cancelliere, dal segretario o dalla polizia giudiziaria.
Sull'originale dell'avviso o della convocazione è annotato il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione deve essere effettuata mediante chiamata del numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali.
La comunicazione telefonica ha valore di notificazione.
Dell'avvenuta comunicazione è data conferma al destinatario mediante telegramma.
Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-05-22;152#art-33