Art. 33

In vigore dal 25 mag 1975
Dopo l'articolo 167 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: Art. 167-bis - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo). - "Nei casi di urgenza i soggetti diversi dall'imputato possono essere avvisati o convocati a mezzo del telefono, per ordine del giudice o del pubblico ministero, dal cancelliere, dal segretario o dalla polizia giudiziaria. Sull'originale dell'avviso o della convocazione è annotato il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione deve essere effettuata mediante chiamata del numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione. Dell'avvenuta comunicazione è data conferma al destinatario mediante telegramma. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".
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