Art. 31

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 20 mag 1975
L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: "La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. Questi ultimi sono ripartiti come segue: 20 punti per la prima prova pratica; 20 punti per la seconda prova pratica; 10 punti per la prova orale. I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue: a) titoli di carriera: punti 30; b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10; c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10. Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia. L'idoneità nella disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".
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