Art. 31
LEGGE 18 aprile 1975, n. 148
In vigore dal 20 mag 1975
L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:
"La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
Questi ultimi sono ripartiti come segue:
20 punti per la prima prova pratica;
20 punti per la seconda prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:
a) titoli di carriera: punti 30;
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.
Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia.
L'idoneità nella disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".
Storico versioni
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