Art. 30

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 20 mag 1975
Nel primo comma dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "idoneità regionale" sono sostituite dalle parole: "tirocinio pratico". Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: "La commissione esaminatrice è composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un direttore di farmacia di ruolo in servizio presso ospedale con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso, sorteggiato presso l'ente ospedaliero secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".
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