Art. 30 · LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

Art. 30

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 20 mag 1975
Nel primo comma dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "idoneità regionale" sono sostituite dalle parole: "tirocinio pratico". Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: "La commissione esaminatrice è composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un direttore di farmacia di ruolo in servizio presso ospedale con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso, sorteggiato presso l'ente ospedaliero secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".
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