Art. 28

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 20 mag 1975
Il secondo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: "La commissione esaminatrice è composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; due direttori di farmacia di ruolo in servizio presso ospedali con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso: dei quali uno sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro sorteggiato dall'ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componenti; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica e legislazione farmaceutica, sorteggiato secondo le modalità indicate negli articoli precedenti-componente; un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 18 aprile 1975, n. 148 (Art. 28 Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128.) — Testo vigente | Portale Normativo