Art. 28

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 20 mag 1975
Il secondo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: "La commissione esaminatrice è composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; due direttori di farmacia di ruolo in servizio presso ospedali con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso: dei quali uno sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro sorteggiato dall'ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componenti; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica e legislazione farmaceutica, sorteggiato secondo le modalità indicate negli articoli precedenti-componente; un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario".
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