Art. 26

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 20 mag 1975
L'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: "Art. 94 - (Tirocinio pratico a farmacista). - Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina".
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