Art. 26 · LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

Art. 26

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 20 mag 1975
L'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: "Art. 94 - (Tirocinio pratico a farmacista). - Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina".
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