Art. 17

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 20 mag 1975
Il secondo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: "La commissione esaminatrice è composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un sovraintendente o direttore sanitario di ruolo - componente; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente; un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario".
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