Art. 29

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 20 mag 1975
I punteggi, stabiliti dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue: "libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso: punti 3; libera docenza in disciplina affine: punti 1,50; libera docenza in altra disciplina: punti 0,75". Il penultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: "I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina".
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LEGGE 18 aprile 1975, n. 148 (Art. 29 Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128.) — Testo vigente | Portale Normativo