Art. 29
LEGGE 18 aprile 1975, n. 148
In vigore dal 20 mag 1975
I punteggi, stabiliti dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:
"libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso: punti 3;
libera docenza in disciplina affine: punti 1,50;
libera docenza in altra disciplina: punti 0,75".
Il penultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:
"I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina".
Storico versioni
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